Il Tribunale di Milano riconosce la presunta natura ritorsiva del licenziamento di un whistleblower

Con la sentenza n. 1680 del 6 giugno 2025, il Tribunale di Milano ha annullato un licenziamento disciplinare ritenuto ritorsivo in quanto intervenuto a seguito di una segnalazione effettuata dal lavoratore tramite il canale aziendale di whistleblowing.
Il giudice ha applicato l’art. 17 del d.lgs. n. 24 del 2023 – attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 – che prevede l’inversione dell’onere della prova nei casi di licenziamento successivi a segnalazioni: spetta infatti al datore di lavoro dimostrare che il licenziamento non sia collegato alla segnalazione. In assenza di tale prova, il recesso è presunto ritorsivo e, pertanto, nullo ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418, secondo comma, e degli artt. 1345 e 1324 c.c., venendo assimilato al licenziamento discriminatorio.
Nel caso concreto, la stretta vicinanza temporale tra la segnalazione e il licenziamento, unita all’irrilevanza e all’insussistenza dei fatti addebitati, sono state ritenute chiari indici della natura ritorsiva del licenziamento in questione.