Nuove fattispecie di reato, aggravanti e ampliamento della responsabilità degli enti tra le principali novità del decreto di recepimento della Direttiva europea

Si segnala che è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81 in attuazione della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente.

Il Decreto introduce modifiche all’ordinamento penale su vari livelli.

Innanzitutto, le modifiche riguardano il Codice penale:

  • All’art. 452-bis (Inquinamento ambientale) sono aggiunte due circostanze aggravanti: unarelativa ai casi di danno ambientale causato in aree protette o luoghi sottoposti a vincoli (ad esempio, paesaggistici, storici o architettonici) e l’altra nei casi in cui dai fatti derivi il pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone;
  • con l’art. 452-bis.1 è stato introdotto il reato di commercio di prodotti inquinanti, il quale punisce chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione prodotti potenzialmente in grado di cagionare un deterioramento o una compromissione significativa dell’ambiente;
  • tramite l’art. 452-quinquiesdecies viene introdotta una disposizione definitoria circa la nozione di abusività. In questo modo, la nozione assume un significato autonomo e più ampio rispetto a quello già assunto nel nostro ordinamento. Il termine “abusivamente” (presente in molti dei reati ambientali), infatti, viene esteso alle violazioni di disposizioni legislative dell’Unione europea, a quelle italiane che ne attuano i contenuti nonché alle condotte poste in essere sulla base di autorizzazioni ambientali ottenute fraudolentemente o con violenza o minaccia o altro reato contro la pubblica amministrazione;
  • l’art. 452-sexiesdecies ha previsto due circostanze aggravanti per i delitti contro l’ambiente contemplati dal Codice penale (titolo VI, Libro II). In particolare, la pena è aumentata se dal reato deriva un profitto di rilevante entità o se il fatto è commesso mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

Inoltre, si consideri che anche l’art. 452-bis.1 è stato inserito tra i casi in cui – art. 32-quater – alla condanna, segue il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione qualora il reato sia stato commesso in danno o a vantaggio di un’attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa.

Va altresì evidenziato che il Decreto in analisi ha introdotto due nuove fattispecie di reato che, tuttavia, non sono confluite nel Codice penale ma restano fattispecie autonome di reato. Le stesse sono infatti disciplinate da:

  • Art. 4Produzione e commercio di sostanze ozono lesive. La norma punisce la produzione, la circolazione, l’utilizzo o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono, sia allo stato puro sia sotto forma di miscele;
  • Art. 5Produzione e commercio di gas a effetto serra. La condotta punita è analoga a quella prevista dall’art. 4 ma le sostanze oggetto del reato sono diverse, ossia gas fluorurati a effetto serra.

Da ultimo, particolare rilievo assumono le modifiche apportate al D.lgs. 231/2001 e, in particolare, all’art. 25-undecies siccome la presente riforma ha:

  • esteso la responsabilità dell’ente anche alla commissione del reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452.bis.1) e di Produzione e commercio di sostanze ozono lesive (art. 4) o di gas a effetto serra.
  • innalzata la cornice edittale nel massimo della sanzione pecuniaria (art. 25-undecies, comma 1, lett. b) prevista per la commissione del reato di disastro ambientale previsto di cui all’art. 452-quater;
  • previsto l’aumento di 1/3 delle sanzioni pecuniarie nei casi in cui la responsabilità amministrativa sorga a seguito della commissione delle fattispecie aggravate di cui agli artt. 452-bis, 452-bis.1, 452-quater e 452-sexiesdecies.

Da ultimo, gli interventi hanno riguardato anche i profili sanzionatori del Testo Unico Ambientale (D.lgs. 2006 n. 152). In particolare, il quarto comma dell’art. 256 (fattispecie per la quale non si applica la Responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001) viene modificato introducendo una responsabilità penale nei confronti di chi, pur essendo titolare di specifiche autorizzazioni tra quelle indicate (come, ad esempio, quella relativa ai nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all’art. 208 del Decreto) non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni stesse o comunque sia carente dei requisiti richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.