Introdotti i reati di frode alimentare e commercio con segni mendaci, con estensione della responsabilità ex D.lgs. 231/2001

La legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 14 maggio 2026 e che entrerà in vigore il 29 maggio 2026, ha introdotto nel Codice penale le seguenti fattispecie di reato a tutela del patrimonio agroalimentare:

  • art. 517-sexies – Frode alimentare. Con questa fattispecie si punisce chi contribuisce alla circolazione di alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o difformi;
  • art. 517-septies – Commercio di alimenti con segni mendaci. In questo caso si persegue chiunque utilizzi segni distintivi o indicazioni che sa essere falsi o ingannevoli;
  • art. 517-octies – Pena accessoria e circostanze aggravanti. L’articolo indica invece la pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio e numerose ipotesi aggravate delle due fattispecie che precedono.

A quanto sopra si aggiungono: l’art. 518.1, il qualeche prevede ulteriori pene accessorie consistenti nell’interdizione dall’attività imprenditoriale e dalle agevolazioni pubbliche, con possibile chiusura dell’esercizio nei casi più gravi nonché l’art. 518.2 il quale introduce quale misura patrimoniale la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto.

La legge in discussione ha inoltre esteso la responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 anche alle fattispecie aggravate previste dall’art. 517-octies, comma 4. Specificamente, riguarda i casi in cui sia la frode alimentare che il commercio di alimenti con segni mendaci siano stati realizzati tramite un’organizzazione. La previsione, dunque, pare circoscrivere la sanzione nei confronti dell’ente alle sole ipotesi di criminalità d’impresa strutturata ma che non rientrino nei casi di associazione per delinquere o di stampo mafioso.

Infine, la legge introduce modifiche anche al Codice di procedura penale per rafforzare gli strumenti investigativi e preventivi. In particolare:

  • all’art. 246 è stato introdotto il comma 2-bis allo scopo di consentire al Pubblico Ministero di svolgere l’attività investigativa in maniera più efficace. Egli potrà procedere ad eventuali prelievi e campionamenti senza previo avviso alla difesa nei casi in cui il ritardo possa compromettere le indagini (art. 364, comma 5 secondo periodo);
  • all’art. 260, comma 3 è stata introdotta la devoluzione di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, presso enti territoriali, caritatevoli o ad altri enti pubblici o ad associazioni o consorzi affinché siano distribuiti gratuitamente in favore di persone bisognose o animali abbandonati, al di fuori dei casi di distruzione o altra destinazione prevista dalla legge;
  • all’art. 266, comma 1, lettera f-ter viene estesa l’ammissibilità delle intercettazioni anche ai procedimenti relativi alle nuove fattispecie introdotte;
  • all’art. 392, comma 1, lettera f viene ampliato il ricorso all’incidente probatorio per l’acquisizione anticipata di prove che concerno alimenti deteriorabili.