La Cassazione rafforza l’obbligo di procedere contro le società nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza

Con la pronuncia 143/2026, la sesta sezione della Corte di cassazione chiarisce che il principio di obbligatorietà dell’azione penale, sancito dall’art. 112 Cost., si estende anche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001.

Secondo la Corte, infatti, qualora il pubblico ministero venga a conoscenza di elementi idonei ad avviare indagini nei confronti di un ente, in relazione a reati rientranti nel catalogo del D.lgs. 231/2001, sorge l’obbligo di procedere anche nei confronti dell’ente, senza margini di discrezionalità.

La riflessione della Corte risulterebbe derivare dall’esame dei principi di proporzionalità e di adeguatezza che governano, come per le altre, anche le misure cautelari. La Corte chiarisce infatti che la valutazione sull’idoneità e adeguatezza della misura deve estendersi all’intero ventaglio di misure restrittive astrattamente applicabili, non solo alle persone fisiche bensì anche all’ente. Nel caso di specie, la reiterazione dei reati, e quindi uno dei presupposti per l’applicazione di una misura cautelare, risultava legata alla “perdurante attività della società”, mentre l’amministratore colpito dalla misura personale svolgeva un ruolo meramente formale e facilmente sostituibile. Da ciò discendeva la necessità di valutare prioritariamente una misura interdittiva a carico dell’ente, quale risposta più efficace e coerente le finalità cautelari. È per questo che, a parere dello Scrivente, la Corte ha quindi inteso propendere per il riconoscimento dell’obbligatorietà anche dell’azione in ambito di responsabilità ex Dlgs. n. 231/2001.