La Cassazione definisce il perimetro dell’art. 452-septies c.p. rispetto alla contravvenzione ex art. 137, comma 8, D.lgs. 152/2006

Con la presente sentenza, la Corte sottolinea ancora una volta che il delitto di cui all’art. 452-septies c.p. tutela direttamente e specificamente le funzioni di controllo e vigilanza ambientali e quelle in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e, indirettamente, anche i beni finali quali la tutela dell’ambiente o della sicurezza e igiene del lavoro.

Nel caso di specie, la lesione infatti veniva ravvisata nella condotta del ricorrente che avrebbe, di fatto, ostacolato l’attività di gestione del sistema idrico dichiarando (perfino) di non poter attendere il tempo occorrente per lo svolgimento dell’intervento a causa della necessità di godere della pausa pranzo e, successivamente, con l’aiuto dei colleghi, sottraeva la strumentazione dei preposti al controllo.

La pronuncia chiarisce inoltre il rapporto con la contravvenzione ex art. 137, comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“T.U. Ambiente). Mentre nel delitto di cui all’art. 452-septies è reato comune, che con il solo dolo cagiona, anche solo il pericolo, della limitazione dell’attività di vigilanza e controllo, essendo realizzabile anche solo con una condotta di intralcio o elusione; la contravvenzione del Testo unico ambientale, invece, oltre ad essere caratterizzata dalla clausola di residualità («salvo che il fatto non costituisca più grave reato») è punibile anche a titolo di colpa, punisce solo il titolare dello scarico e comunque presuppone un’unica condotta tipica: l’impedito accesso ai preposti al controllo.

Ne emerge una portata più ampia dell’art. 452-septies c.p. poiché applicabile ad una pluralità di condotte ostative, anche solo potenzialmente lesive delle attività di vigilanza e controllo.