Le novità del D.lgs. 211/2025 tra nuove fattispecie incriminatrici e responsabilità ex D.lgs. 231/2001

In attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la Direttiva (UE) 2018/1673, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 gennaio 2026, n. 6 il Decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211.
Il decreto ha innanzitutto introdotto nel Codice penale il nuovo Capo I-bis del Titolo I, Libro II, rubricato “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, nel quale sono collocate nuove fattispecie incriminatrici dirette a sanzionare le condotte poste in violazione delle misure restrittive dall’Unione europea.
A tale intervento sul diritto penale sostanziale hanno fatto seguito coerenti modifiche al Codice di procedura penale. In particolare, i nuovi reati sono stati ricompresi tra le attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, tra i casi di maggior durata delle indagini preliminari – fissata in due anni – nonché tra le ipotesi di avocazione delle indagini da parte del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Il Legislatore ha inoltre previsto che il reato di cui all’art. 12, comma 1, D.lgs. 1998/286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) sia aggravato qualora venga commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea.
Quest’ultime fattispecie sono altresì state ricomprese sia nel novero di quelle violazioni che possono essere segnalate tramite il procedimento di whistleblowing di cui al D.lgs 2023/24, sia nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, mediante l’introduzione del nuovo art. 25-octies.2.
Da ultimo, si osserva come la disciplina della responsabilità da reato degli enti abbia subito modifiche anche sul sistema sanzionatorio. In particolare, con l’introduzione del comma 3-bis dell’articolo 10, il Legislatore ha previsto il fatturato globale dell’ente quale primario criterio di quantificazione della sanzione pecuniaria, con una possibile applicazione di importi superiori rispetto a quelli sino ad oggi previsti.