Nuove fattispecie penali per l’utilizzo illecito dell’Intelligenza Artificiale e ampliamento della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Dal 30 settembre 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. n. 160/2026, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Il decreto entrerà in vigore il.

Tra le principali novità si segnala l’introduzione dell’art. 437-bis c.p., che sanziona l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza o di sorveglianza umana e l’alterazione illecita dei sistemi di IA ad alto rischio, qualora ne derivi un pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale o la sicurezza dello Stato. La norma sanziona penalmente anche qualora tali condotte – di omissione o di alterazione –vengano realizzate per colpa grave. Assume poi autonoma rilevanza l’omissione posta in essere dall’utilizzatore professionale.

Rilevanti anche le modifiche al D.Lgs. 231/2001: il nuovo art. 25-vicies inserisce tra i reati presupposto le fattispecie di cui agli artt. 437-bis e 612-quater c.p., quest’ultimo relativo alla diffusione illecita di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante IA (c.d. deepfake), già entrato nel codice penale nel 2025.

L’intervento normativo rende pertanto opportuno, per le imprese che utilizzano sistemi di IA, un aggiornamento dei presidi di sicurezza, delle procedure interne e dei Modelli 231, alla luce dei nuovi profili di responsabilità introdotti dalla disciplina.