L’istituto della messa alla prova non è applicabile nei confronti degli enti in caso di contestazione della responsabilità di cui al D.lgs. n. 231/2001

Il Procuratore Generale della Corte d’appello di Perugia ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia deducendo una violazione di legge, in particolare dell’art. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato – commesso dal soggetto apicale e da cui era conseguito un illecito amministrativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 – per esito positivo della messa alla prova (art. 168 bis e art. 464 bis. e ss. c.p.p.).

La Cassazione (Cass. pen., Sez. IV, n. 22438 del 2025) ha accolto il ricorso del Procuratore Generale chiarendo che la sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato non è applicabile al procedimento a carico degli enti ex D.lgs. 231/2001. Si tratta, infatti, di un istituto di natura sanzionatoria che, dunque, oltre a non essere estendibile a casi non espressamente previsti dalla legge, rappresenta una risposta dell’ordinamento alla responsabilità penale delle persone fisiche e non a quella degli enti.