La Cassazione coglie l’occasione per tracciare nuovamente le coordinate interpretative della violenza sessuale di gruppo

Con la sentenza n. 28479/2025 (Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 26/06/2025) 04/08/2025, n. 28479), la Sez. III della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione con cui la Corte di appello di Potenza aveva confermato la condanna di un ragazzo per violenza sessuale di gruppo interrogandosi sul “reale contributo materiale o morale” dell’agente.

La Cassazione, richiamando alcuni dei suoi precedenti, coglie l’occasione per tracciare nuovamente le coordinate interpretative della violenza sessuale di gruppo.

La Corte afferma che, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente anche la sola presenza, in quanto essa è in grado di esercitare una forza intimidatoria sulla vittima dell’abuso. Nel caso di specie, l’imputato era stato ritenuto colpevole perché aveva assistito alla violenza perpetrata da altri ragazzi, anche se raggiunti nel luogo solo in un momento successivo, quando l’atto era ancora in corso. Tuttavia, la Corte ricorda che la mera presenza non basta: essa deve tradursi in una partecipazione effettiva, tale da fornire un “reale contributo materiale o morale” all’azione collettiva. Nella motivazione fornita ai fini della decisione, a parere della Cassazione, la presenza dell’imputato non è stata effettivamente chiarita nei termini di “reale contributo materiale o morale”. Da ciò, dunque, ritiene che non sia possibile comprendere, a fini della configurabilità del reato, se tale presenza si sia manifestata in una forma semplicemente “passiva”, e quindi da mero spettatore, oppure “attiva”.