La Corte costituzionale conferma la legittimità dell’abrogazione del reato di cui all’art. 323 c.p.

Con la sentenza n. 95/2025 si concludono i giudizi di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), l. 9 agosto 2024, n. 114 che ha abrogato il reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p.

Le questioni di costituzionalità, sollevate da tredici giudici di merito e dalla Cassazione, denunciavano la violazione degli artt. 11 e 117, comma 1 della Costituzione, per contrasto con la Convenzione ONU contro la Corruzione (UNCAC), in particolare gli artt. 1, 5 e 7, § 4, 19 e 65 adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 agosto 2009, n. 116.

I giudici a quibus lamentavano, altresì, la creazione di un “vuoto di tutela” non compensato né da nuove fattispecie di illecito amministrativo né da un potenziamento degli strumenti di prevenzione delle condotte lesive dei principi costituzionali, a scapito dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

La Corte ha però ritenuto queste censure infondate: né dal testo della UNCAC né dai criteri interpretativi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati – si afferma – deriva l’obbligo per gli Stati di introdurre o a mantenere nel proprio ordinamento un reato corrispondente all’abuso d’ufficio.

Inoltre, ha precisato che la valutazione dell’efficacia complessiva del sistema di prevenzione e contrasto dopo suddetta abrogazione rientra nell’ambito della discrezionalità legislativa e non di quello del sindacato di costituzionalità.