Le Sezioni Unite affermano la configurabilità del reato di epidemia colposa in forma omissiva

Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se il reato di epidemia colposa (combinato disposto dell’art. 438 e 452 c.p.) possa realizzarsi anche tramite omissione.

Il nodo interpretativo riguarda la condotta tipica, descritta dal verbo cagionare: secondo un orientamento restrittivo, esso imporrebbe un’azione necessariamente commissiva, escludendo l’applicazione della clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2, c.p.

La Corte, invece, nella sentenza n. 27515 del 2025 afferma che “cagionare” indica solo un nesso causale, non una modalità vincolata dell’azione. La condotta è quindi a forma libera e può essere integrata anche da comportamenti omissivi.

Ne consegue la piena applicabilità della clausola di equivalenza e quindi la configurabilità dell’epidemia colposa in forma omissiva. Questa lettura amplia l’ambito della responsabilità soprattutto nei contesti sanitari e di sicurezza.