In un caso di illeciti ambientali rilevanti ex art. all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 la Cassazione riconosce anche il risparmio IVA

Con la sentenza n. 27669 / 2025, la Suprema Corte ha affrontato un caso di contestazione della responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 con riferimento all’illecito di gestione di rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 256 del TUA (Testo Unico Ambientale – D.lgs. n. 152/2006) avente ad oggetto “accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato”, ove ha confermato che il vantaggio per l’ente deve essere riconosciuto non solo il risparmio dei costi di smaltimento dei rifiuti, ma altresì anche l’IVA, “trattandosi di stima lorda, senza uso di criteri aziendalistici”.